Mog

15 Ottobre 2025

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA VIRTUS AX

PREMESSA

Il diritto principale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, e di essere protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e qualsiasi altra forma di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dall'origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione economica, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. La priorità assoluta è il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati, che prevale anche sui risultati sportivi.

Questo documento intende dare attuazione ai principi sopra citati per garantire effettivamente le esigenze di tutela stabilite.

Art. 1 – Obiettivi

1. Il presente documento stabilisce e regola gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per motivi di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 commessi a danno dei Tesserati, specialmente se minori, all'interno dell'Associazione Dilettantistica Sportiva "Atletica Virtus AX" (di seguito denominata "Ente").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento sono allineate con le Linee Guida adottate da AICS e FIDAL attualmente in vigore e rappresentano l'insieme delle regole di condotta che tutti i membri dell'Ente devono seguire per:

a. promuovere il diritto di tutti i Tesserati ad essere protetti da qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;

b. favorire un ambiente inclusivo che garantisca la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare dei minori, assicurando uguaglianza ed equità, e valorizzando la diversità;

c. rendere consapevoli i Tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

d. identificare e attuare misure, procedure e politiche di salvaguardia adeguate, anche conformemente alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla AICS e dalla FIDAL, per ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, specialmente nei confronti dei Tesserati minori;

e. gestire in maniera tempestiva, efficace e riservata le segnalazioni di abuso, violenza e discriminazione, proteggendo i segnalanti;

f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolare, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g. incoraggiare la partecipazione dei membri dell'Ente alle iniziative organizzate dalla AICS e dalla FIDAL nell'ambito delle politiche di salvaguardia;

h. garantire la partecipazione attiva di tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi funzione o titolo nell'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell'Ente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) tutti i tesserati dell'Ente;

b) tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o volontariato con l'Ente;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Ente.

Art. 3 – Regole di condotta

È compito dell'Ente organizzarsi in modo da realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 1, adeguando i propri comportamenti alle seguenti regole di condotta:

a) garantire un ambiente basato su principi di uguaglianza e di rispetto della libertà, dignità e inviolabilità della persona, mettendo in atto iniziative adeguate per contrastare fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

*1

Agli allenatori e a tutti coloro, che intrattengono rapporti con gli atleti, si richiede

  • un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare e a facilitare il dialogo in situazioni, che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti di uno o piu' atleti;
  • attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
  • incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
  • non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
  • sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
  • trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
  • educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
  • aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
  • rispettare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
  • combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
  • ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
  • non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una gara, una manifestazione sportiva o durante una sessione di allenamento;
  • non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
  • non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
  • non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
  • garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti;
  • lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
  • non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
  • intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
  • accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
  • garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
  • organizzare il lavoro, le sessioni di allenamento, le gare, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
  • rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
  • evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
  • garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);
  • evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
  • non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
  • non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  • non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
  • segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva;
  • consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

b) riservare a ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzione di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

2*

Prevediamo incontri a cadenza ricorrente con i tecnici e istruttori, per individuare se ci sono situazioni verificatesi in contrasto con i punti sopra elencati.

c) condurre l'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, considerando anche i suoi interessi e bisogni:

3*

I nostri tecnici e collaboratori devono seguire le linee guida sulla formazione continua, organizzata da esperti del settore.

d) prestare attenzione a eventuali situazioni di disagio, anche legate a disturbi alimentari, percepite o conosciute indirettamente, con particolare attenzione ai minori:

4*

Con costanti incontri tecnici con lo staff, verra' presa in considerazione nell'ordine del giorno la discussione di eventuali casi, che ricadono in questa fattispecie.

e) segnalare immediatamente ogni circostanza rilevante ai responsabili genitoriali o tutori, o ai soggetti preposti alla vigilanza:

5*

La segnalazione avverra' previa richiesta via email di un appuntamento con i genitori o tutori, in modo da mantenere una tracciabilita' della gestione delle situazioni. Gli incontri avverranno sia di persona, sia, nel caso non fosse possibile e per garantire la immediatezza della comunicazione, da remoto.

f) consultare il Responsabile delle Politiche di Safeguarding dell'Ente in caso di sospetti di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) prevenire, durante allenamenti e gare, tutti i comportamenti sopra descritti tramite azioni di sensibilizzazione e controllo:

6*

Prevediamo una costante formazione sulla sensibilizzazione agli argomenti di diversita', inclusione, rispetto reciproco.

Prevediamo anche una costante formazione sui metodi di allenamento che prendano in considerazione l'aspetto educativo e sociale dell'attività sportiva svolta dagli atleti di ogni età.

h) spiegare chiaramente a coloro che assistono a allenamenti, gare o eventi sportivi di astenersi da commenti che non riguardino la prestazione sportiva per evitare lesioni alla dignità e sensibilità delle persone:

7*

Al momento non e' un punto di criticita' nella nostra societa'. L' Associazione continuerà a tenere sotto controllo la fattispecie e svolgere politiche di sensibilizzazione sull'argomento.

i) promuovere la rappresentanza paritaria di genere, rispettando la normativa applicabile;

j) rendere consapevoli i tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

• affissione presso la sede dell 'Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'Ente;

• affissione presso la sede dell'Ente e/o pubblicazione sulla homepage del sito dell'Ente del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

• comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dall'Ente, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'Ente;

• comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Officer nominato dall'Ente;

• informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Ente per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

8*

Il presente modello verrà pubblicato sul sito della Virtus AX, sui canali social e affisso in bacheca, presente presso il campo di atletica ad Azzano Decimo.

Verrà richiesto di sottoscrivere il MOG e il Codice di condotta, come prova di accettazione degli stessi.

Verrà richiesto di sottoscrivere il MOG e il Codice di condotta, come prova di accettazione degli stessi

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che, indipendentemente dalla forma del rapporto instaurato, svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Ente

1. Per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Ente nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla AICS e alla FIDAL al momento dell'affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto per la sua moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa), 604-ter (circostanze aggravanti), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni);

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. aver seguito eventuali corsi di aggiornamento previsti dalla AICS e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti degli organismi sportivi affilianti.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet dell'Ente, e inserita nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affilianti.

4. Il Responsabile resta in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile, inserendola nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affilianti.

6. La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, o per la perdita dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. La revoca e le motivazioni sono comunicate tempestivamente al Safeguarding Officer della AICS. Il sodalizio provvede alla sostituzione seguendo le modalità del comma precedente.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della AICS e della FIDAL nell'ambito dell'Ente, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione che ritenga utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Officer della AICS e della FIDAL eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti AICS e FIDAL;

e) formulare proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, sviluppando e attuando un piano d'azione basato su tale valutazione per risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività formativa organizzata dalla AICS e dalla FIDAL.

h) Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve controllare costantemente l'indirizzo email virtusazzanodecimo@gmail.com . Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.

Art. 6 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come indicati dal Regolamento e dalle linee guida della AICS e della FIDAL, tenute in considerazione nel presente documento, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding nominato dalla Polisportiva Azzanese all'indirizzo email virtusazzanodecimo@gmail.com .

2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può consultare il Responsabile delle politiche di salvaguardia della Atletica Virtus Azzano Decimo all'indirizzo email virtusazzanodecimo@gmail.com o direttamente il Safeguarding Officer della AICS o della FIDAL.

3. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

4. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

  • presentato una denuncia o una segnalazione;
  • manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Art. 7 – Diffusione e attuazione

1. La Virtus AX, con il supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna a pubblicare e diffondere il presente documento e il Codice di condotta a tutela dei minori per prevenire molestie, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione tra i Tesserati e i volontari coinvolti nell'attività sportiva. L'Atletica Virtus Azzano Decimo fornisce ogni strumento utile per garantirne la piena applicazione, verifica ogni segnalazione di violazione delle norme e condivide materiale informativo per sensibilizzare e prevenire disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio e/o affisso presso la sede dello stesso, e viene comunicato a tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con l' Associazione.

Art. 8 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, dei tesserati che abbiano in buona fede:

i. presentato una denuncia o una segnalazione;

ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Associazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

10*

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • multa in misura non eccedente l'importo di 5 (cinque) ore di retribuzione;
  • sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15 (quindici);
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 (cinque) ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

- l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

- la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 (quindici) giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall' Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

11*

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Art. 9 – Disposizioni finali

  • Questo documento viene aggiornato dall'organo direttivo dell'Ente con cadenza almeno quadriennale o ogni volta che sia necessario per recepire le nuove disposizioni della Giunta Nazionale del CONI, le eventuali modifiche e integrazioni ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, le sue raccomandazioni, nonché le modifiche e integrazioni delle disposizioni della AICS.
  • Eventuali proposte di modifica al presente documento devono essere sottoposte e approvate dall'organo preposto dell'Ente.
  • Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e al Codice Etico.
  • Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.